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Come si ottiene l'amministrazione di sostegno

A chi bisogna rivolgersi per ottenere il provvedimento di apertura dell’Amministrazione di Sostegno?

22 marzo 2022 / Notizie

Il Giudice Tutelare è colui che è preposto all’adozione del provvedimento di amministratore di sostegno, e, per avere informazioni al riguardo di questa figura, bisogna rivolgersi all’Ufficio del Giudice Tutelare della zona di residenza del possibile beneficiario.

Il Giudice Tutelare e l’amministratore di sostegno svolgono un ruolo molto importante all’interno dell’operatività della legge, in quanto quest’ultimo deve sottoporre al Giudice la necessità di adeguamenti successivi strettamente necessari ai bisogni dell’assistito.

Il Giudice dovrà adottare il provvedimento di amministrazione di sostegno creando un “abito su misura” al beneficiario, così prevedendo quegli atti che quest’ultimo potrà compiere con l’assistenza dell’amministratore medesimo. E’ opportuno ribadire ancora che il beneficiario manterrà la piena capacità di agire per tutti quegli atti non ricompresi nella disposizione giudiziale. La richiesta al Giudice Tutelare si inoltra attraverso un ricorso.

Il Giudice Tutelare, potrà adottare anche provvedimenti urgenti nell’interesse della cura della persona, come conservazione ed amministrazione del patrimonio del beneficiario, mediante l’amministrazione di sostegno temporanea, autorizzando il compimento di atti specifici.

Il provvedimento urgente può essere anche assunto dal Giudice Tutelare senza sentire prima in udienza la persona del beneficiario. Il Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 407 cod. civ.:

  1. deve sentire direttamente la persona per cui è richiesta l’amministrazione di sostegno, recandosi presso il luogo dove questa si trova;
  2. deve considerare i bisogni e le richieste del beneficiario compatibilmente con le esigenze specifiche di protezione dello stesso;
  3. deve assumere le necessarie informazioni;
  4. deve sentire i soggetti di cui all’art. 406 cod. civ. : coniuge, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, e la persona che convive stabilmente, il Pubblico Ministero che comunque interviene nel procedimento. A tal riguardo è opportuno precisare che il Giudice Tutelare si pronuncia anche se le persone di cui all’art. 417 non si presentino;
  5. può disporre, anche di sua iniziativa, tutti quegli accertamenti nonché di ogni mezzo istruttorio che ritiene utile al fine di provvedere in ordine all’amministrazione di sostegno. Potrebbe, in altri termini, richiedere relazioni ai servizi sociali e sanitari che operano sul territorio, può assumere testimonianze, acquisire cartelle cliniche, nominare consulenti sia per gli aspetti inerenti la cura della persona sia per gli aspetti di natura patrimoniale; può quindi rivolgersi a medici specialisti, psichiatri, geriatri, psicologi, geometri, architetti, ingegneri, commercialisti e comunque a tutte quelle figure professionali che possono apportare dati e conoscenze tecniche di cui il magistrato non dispone, ma che sono “UTILI” per giungere a decisione.
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